07/10/2020 -
Presentazione telematica istanze di liquidazione. - OBBLIGO
Si rammenta che a norma dell’art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al
15 settembre 2020, è obbligatorio il deposito con modalità telematiche delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell’art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Art. 37 -bis Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio 1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalita' telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.In allegato il provvedimento del DG sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia in data 6 ottobre 2020 relativo alle modalità di utilizzo del sistema.
Per le istanze relativi ai procedimenti penali,l'unico canale utilizzabile è quello di ISTANZE WEB, presente sulla homepage del sito.
Per le istanze relative ai procedimenti civili è da privilegiare l'apposita funzionalità presente all'interno del sistema del Processo Civile Telematico.
Provvedimento DGSIA Istanze web